Statuto e regolamento

Statuto dell’Accademia ‘Maria Luisa di Borbone’

TITOLO I

Art. 1

È costituita l’Associazione avente la seguente denominazione: ‘Accademia Maria Luisa di Borbone Ets’ (d’ora in poi ‘Accademia’). L’Accademia ha sede legale in Viareggio, c/o Villa Borbone, Viale dei Tigli n. 34. Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) ha la facoltà di istituire sia in Italia che all’estero sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme. L’Accademia è costituita come associazione non riconosciuta e ha durata illimitata salvo quanto disposto dal successivo art. 31.

Art. 2

L’Accademia non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le attività di interesse generale di cui alle lettere ‘d’, ‘f ’, ed ‘i’ dell’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. In particolare:

  1. a) cura le memorie storiche del territorio dell’ex Ducato di Lucca legato alla Casa Borbone, soprattutto quelle afferenti a Viareggio ed alla Versilia e promuove iniziative culturali correlate;
  2. b) favorisce le conoscenze e il dialogo interculturale fra i Popoli dell’Europa e dell’intero bacino mediterraneo;
  3. c) promuove attività di alta formazione nelle discipline storiche.

L’Accademia inoltre supporta progetti di sostegno a favore di iniziative culturali attraverso la raccolta e l’erogazione di fondi.

Art. 3

L’Accademia, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento delle proprie finalità potrà:

  1. a) promuovere iniziative volte a realizzare progetti educativi anche mediante la sponsorizzazione di borse di studio;
  2. b) organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative con le stesse finalità;
  3. c) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità ed enti che si prefiggono le medesime finalità;
  4. d) organizzare e promuovere campagne e iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ai propri fini.

Art. 4

L’Accademia trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione o di benefattori, dai contributi di organi ed enti pubblici, da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni culturali ed artistiche, spettacoli, performance, ricerche e attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, pubblicazioni, ed altre iniziative connesse; inoltre da sottoscrizioni anche a premi, dall’esercizio di iniziative culturali e formative da ideare, promuovere, attuare e gestire, in modo diretto o indiretto, con la eventuale collaborazione di enti pubblici e/o privati.

L’Accademia potrà compiere le operazioni economiche o finanziarie, mobiliari, immobiliari, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo) necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini, ed in particolare:

  1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
  2. stipulare convenzioni o, comunque, accordi di qualsiasi genere per l’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
  3. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la cui attività sia svolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell’Accademia;
  4. svolgere ogni altra attività, anche editoriale, idonea o di supporto al perseguimento degli scopi e attività sopra indicati.

Art. 5

Il patrimonio dell’Accademia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale. L’Accademia può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi della normativa applicabile. L’Accademia può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi soci (d’ora innanzi ‘Accademici’), con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato. L’Accademia ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Accademia potrà ricevere dai beneficati del servizio una oblazione quale contributo alle spese di gestione; è esclusa qualunque forma di compenso per l’opera svolta dagli Accademici.

 

Art. 6

Il bilancio di esercizio/rendiconto dell’Accademia è annuale, decorre dal primo gennaio di ogni anno e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento patrimoniale ed economico/finanziario dell’associazione. Entro il 31 marzo di ogni anno il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, per l’approvazione definitiva.

Libri dell’Accademia.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l’Accademia tiene:

  1. il Libro degli Accademici;
  2. il Registro dei Volontari;
  3. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Senato Accademico (Consiglio Direttivo), in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  5. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

 

Art. 7

Sono membri dell’Accademia (“Accademici”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Accademia nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Accademici fintanto che non si verifichi una causa di cessazione delle loro qualità di Accademici.Gli Accademici costituiscono un’unica categoria, Accademici ordinari: tutti coloro che, persone fisiche, sono ammessi dalla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci), su proposta del Senato Accademico (Consiglio Direttivo), ai sensi dell’art. 9, che partecipano e contribuiscono all’attività dell’Accademia mediante il versamento di una quota associativa e sono sottoposti agli obblighi di cui all’art. 10. La qualità di Accademico è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte dell’Accademico o estinzione dell’Accademia (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). È severamente proibito agli Accademici accettare qualsiasi forma di compenso per la partecipazione all’Accademia.

 

Art. 8

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Accademia, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall’Accademia soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Accademia. L’Accademia deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO II

 

Art. 9

L’iscrizione all’Accademia avviene su domanda presentata direttamente dal richiedente al Senato Accademico (Consiglio Direttivo) e sottoscritta da tre Accademici ordinari. Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo), secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, preso atto della correttezza delle modalità di presentazione della Domanda di ammissione e del possesso da parte degli Aspiranti delle qualifiche necessarie di cui all’art. 10, sottopone la Domanda all’approvazione della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci). In caso di Domanda non conforme o di assenza dei requisiti di cui all’art. 10 da parte del Candidato, il Senato Accademico può respingere la Domanda, con provvedimento definitivo, e la relativa delibera deve essere adeguatamente motivata.

 

Art. 10

La qualifica di Accademico dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo).

Per essere iscritti all’Accademia occorre:

  1. condividere e ispirarsi ai principi previsti dallo Statuto;
  2. non avere procedimenti penali pendenti e dimostrare condotta morale e civile irreprensibile;
  3. dimostrare interesse e competenza nei settori connessi con gli scopi statutari.

Gli Accademici e le Accademiche costituiscono il corpo funzionale dell’Accademia, si impegnano in quanto è nella loro possibilità a partecipare all’attività dell’Associazione e alle assemblee con diritto di elezione passiva ed attiva.

Tutti gli iscritti godono dei seguenti diritti:

  1. ricevono l’Annale dell’Accademia;
  2. fruiscono di un trattamento privilegiato nell’acquisto delle pubblicazioni dell’Accademia;
  3. hanno pieno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea (Tornata Accademica).

Tutti gli Accademici sono tenuti a:

  1. osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell’Accademia;
  2. tenere condotta morale e civile irreprensibile;
  3. collaborare diligentemente alle iniziative dell’Accademia, cooperare per il decoro e lo sviluppo della stessa e presenziare alle riunioni;
  4. essere in regola con il versamento della quota associativa.

 

Art. 11

Gli iscritti che non osservino gli obblighi indicati all’art. 10 o incorrano nelle situazioni di cui all’art. 12 sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione dell’addebito ed invito a presentare entro 15 giorni al Senato Accademico (Consiglio Direttivo) le loro deduzioni:

  1. sospensione a tempo determinato o indeterminato per le mancanze gravi di cui all’art. 10;
  2. esclusione nei casi di cui al successivo art. 12.

I provvedimenti di sospensione e di esclusione sono proposti dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo) e deliberati dalla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci).

 

Art. 12

L’esclusione è deliberata dalla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) su proposta del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) per i seguenti motivi:

  1. quando nel socio vengono a mancare i requisiti soggettivi richiesti o il suo comportamento divenga incompatibile con i principi dell’Accademia;
  2. quando il socio, nonostante la sospensione, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure, nonostante l’invito a mettersi in regola, sia rimasto moroso per oltre un triennio al pagamento delle quote sociali.

La proposta di esclusione è comunicata dal Senato Accademico all’Accademico, con invito allo stesso a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni, che verranno sottoposte alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) insieme alle deduzioni del Senato Accademico (Consiglio Direttivo). La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) delibera a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti.

 

Art. 13

Sono organi dell’Accademia:

  1. La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  2. il Senato Accademico (Consiglio Direttivo), che elegge nel suo seno Preside (Presidente) e Decano (Vice Presidente Vicario);
  3. l’Organo di controllo, se obbligatorio per Legge o nominato dalla Tornata Accademica.

 

Art. 14

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano cinque anni. Gli uscenti sono rieleggibili. Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

 

Art. 15

Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) è l’organo di governo dell’Accademia e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci). In particolare:

  1. provvede all’amministrazione dell’Accademia e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  2. provvede alle nomine previste nel presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente, che non sia riservata per legge o statuto alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  3. assume e licenzia il personale impiegatizio e salariato;
  4. provvede all’iter di ammissione degli Accademici per quanto di propria competenza;
  5. assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  6. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  7. delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell’istituzione, non riservate alla competenza della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  8. delibera sull’accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d’inventario;
  9. delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
  10. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) in ordine alla esclusione dei soci, salvo ratifica della stessa Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) nella prima riunione;
  11. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce esplicitamente ad altri organi dell’Accademia; l) delibera su tutte le facoltà ordinarie relative alle attività culturali e amministrative.

 

Art. 16

Composizione del Senato Accademico (Consiglio Direttivo).

Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) è composto da un numero di sette membri. Per essere eletti nel Senato Accademico (Consiglio Direttivo) occorre avere almeno due anni di anzianità d’iscrizione.

Non sono eleggibili i Volontari, gli stipendiati e salariati dell’Accademia. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) si rinnova ogni cinque anni in tutti i suoi componenti con le modalità previste dai successivi articoli 26) e 27).

Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) nomina nel suo seno:

  1. il Preside (Presidente);
  2. il Decano (Vice Presidente Vicario);
  3. il Cancelliere (Segretario);
  4. il Tesoriere;
  5. l’Assessore (Sovrintendente alle attività);
  6. il Conservatore (Archivista);
  7. il Consigliere ad Acta (Addetto stampa e comunicazioni).

 

Art. 17

Adunanza del Senato Accademico (Consiglio Direttivo).

Il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) si riunisce ogni qualvolta il Preside (Presidente) lo ritenga necessario oppure ove sia fatta domanda al Preside da due Consiglieri. È convocato dal Preside (Presidente). Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti per decisione del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) stesso. Subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, l’Accademico cooptato dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo) stesso.

 

Art. 18

Il Preside (Presidente) ha la rappresentanza legale e i poteri di firma, è legale rappresentante dell’Accademia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività.

In particolare:

  1. vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e vigile sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  2. indice le riunioni del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) e comunica agli Accademici le convocazioni delle assemblee deliberate dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo);
  3. attua le deliberazioni del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) e della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci);
  4. firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, la documentazione legale, le carte e i registri contabili;
  5. cura con il Cancelliere e il Tesoriere la compilazione e la tenuta delle scritture contabili e dell’inventario dei beni mobili ed immobili.

 

Art. 19

Il Decano (Vice Presidente Vicario) coadiuva il Preside (Presidente); se assente o impedito lo supplisce in tutte le sue funzioni. Coordina tutte le attività culturali dell’Accademia e cura le pubbliche relazioni.

 

Art. 20

Il Cancelliere (Segretario) redige i verbali del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) e della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci), ordinaria e straordinaria; è consegnatario delle carte dell’Accademia; cura la corrispondenza; tiene i Libri sociali; coadiuva il Preside (Presidente) e il Decano (Vice Presidente Vicario); coadiuva il Preside (Presidente) e il Tesoriere nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. Il Cancelliere cura la corrispondenza e versa annualmente il fondo corrente al Conservatore (Archivista).

Il Tesoriere cura la parte amministrativa di tutte le attività dell’Accademia, provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei Libri contabili e redige i bilanci in unione al Senato Accademico (Consiglio Direttivo). Il Tesoriere provvede alle spese correnti e straordinarie dell’Accademia, incamera e amministra le quote sociali.

 

Art. 21

L’Assessore (Sovrintendente alle attività) coadiuva il Decano (Vice Presidente Vicario) sovrintendendo alle attività dell’Accademia, sia nell’organizzazione, sia nella loro realizzazione finale. Il Conservatore (Archivista) è responsabile, in collaborazione col Decano (Vice Presidente Vicario), della cura e dell’accrescimento dell’Archivio e della Biblioteca dell’Accademia. Il Consigliere ad Acta (Addetto stampa e comunicazioni) coadiuva il Decano (Vice Presidente Vicario) nella gestione dei rapporti con l’esterno.

 

Art. 22

L’Organo di controllo, se nominato per scelta della Tornata Accademica oppure quando sono superati i limiti previsti di cui all’Art. 30) del D. Lgs 117/2017, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Accademia deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. È composto da tre membri effettivi che eleggono tra loro il Presidente. Almeno uno dei componenti dell’Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 c.c.

 

Art. 23

Alla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) partecipano tutti gli Accademici; ogni Accademico ha diritto ad un voto e può delegare per lettera un altro Accademico a votare per lui.

Ogni Accademico presente in Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe. Non possono rappresentare l’Accademico per delega i membri del Senato Accademico, i Sindaci Revisori se presenti e gli eventuali dipendenti dell’Accademia.

 

Art. 24

La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) è convocata una volta l’anno dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo) entro il primo quadrimestre.

La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci):

  1. delibera sul bilancio di esercizio / rendiconto per cassa e sul bilancio preventivo presentati dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo), cui sarà accompagnata una relazione dell’Organo di controllo, se previsto;
  2. delibera sulla materia di sua competenza e approva la relazione dell’attività culturale e amministrativa presentata dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo);
  3. delibera e fissa le modalità per le elezioni degli organi sociali, approva il cerimoniale;
  4. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sull’esclusione degli associati;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Accademia;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per quanto riguarda le elezioni dei componenti del Senato Accademico, la Tornata Accademica dispone per il rinnovo quinquennale come prescritto dall’art. 14 applicando le disposizioni dell’art. 27.

 

Art. 25

La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) straordinaria può essere convocata dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo) in qualunque periodo e per i seguenti casi:

  1. quando il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) ne ritenga l’opportunità;
  2. quando almeno un decimo degli Accademici ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Senato Accademico (Consiglio Direttivo);
  3. quando l’organo di controllo, se presente, per gravi motivi ne richieda al Senato Accademico (Consiglio Direttivo) la convocazione.

Nei casi b) e c) il Senato Accademico (Consiglio Direttivo) deve convocare la Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Art. 26

La convocazione della Tornata Accademica (Assemblea dei Soci), ordinaria e straordinaria, è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza degli Accademici almeno otto giorni prima della data dell’assemblea, anche a mezzo PEC.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché il giorno, l’ora e il luogo della riunione; la Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) si riterrà valida anche se svolta in videoconferenza.

Le Tornate Accademiche (Assemblee dei Soci) sono presiedute dal Preside (Presidente) o, in sua assenza, dal Decano (Vice Presidente Vicario) e, in mancanza del medesimo, dal membro del Senato Accademico (Consiglio Direttivo) più anziano di età. Le Tornate Accademiche (Assemblee dei Soci) sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Accademici ed in seconda convocazione, da tenersi in altra data, con qualunque numero di Accademici presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche statutarie, in prima convocazione, occorre il voto personale di tutti i soci che rappresentano la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli Accademici. Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo la scelta dell’assemblea). Nelle delibere concernenti il bilancio ed il rendiconto finanziario presentati dal Senato Accademico (Consiglio Direttivo), i membri dello stesso e del Collegio Sindacale, se presente, non hanno voto.

 

Art. 27

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono dalla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) nell’apposito giorno e nelle ore fissate e debitamente comunicate.

La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) nomina una commissione elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati. La commissione elettorale è composta da un numero di tre Accademici eletti dalla Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) e nomina nel suo seno un presidente.

La Tornata Accademica (Assemblea dei Soci) nomina altresì la commissione di seggio composta da tre Accademici per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste con la sottoscrizione, quali presentatori, di almeno quindici Accademici ordinari; queste ultime liste possono portare un numero di candidati inferiore a quello previsto dal II comma. Tutte le liste dovranno essere presentate al presidente della commissione elettorale almeno 10 giorni prima di quello fissato per le operazioni di voto.

Apposito regolamento disciplinerà lo svolgimento delle operazioni di voto. Il Preside (Presidente) dell’Accademia, ricevuto dalla commissione di seggio il verbale dell’esito delle votazioni, lo affigge all’albo sociale e convoca entro sette giorni il Senato Accademico (Consiglio Direttivo).

 

Art. 28

Il simbolo araldico dell’Accademia, conforme a quello concesso dal Presidente della Repubblica in data 14.07.2020, è costituito “da uno scudo ovale, d’azzurro, al giglio d’oro con bordatura d’argento, caricata dalla scritta in lettere maiuscole di nero: Accademia Maria Luisa di Borbone. Lo scudo è circondato da rami di alloro e quercia al naturale, fruttiferi d’oro, decussati in punta e legati da un nastro ricolorato dai colori nazionali e timbrato dalla corona dei Duchi di Parma”.

 

Art. 29

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e gli Accademici sono certificati con un diploma e un tesserino di riconoscimento.

 

Art. 30

L’Accademia può attribuire, con decreto del Senato Accademico (Consiglio Direttivo), un riconoscimento a personalità benemerite, con una targa, una medaglia o un diploma di merito riportante la motivazione della concessione o l’attribuzione del titolo di Accademico onorario.

 

Art. 31

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Accademia i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell’ufficio regionale del RUNTS, ad altri enti del terzo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto, espresse dagli Accademici nella Tornata Accademica (Assemblea dei Soci).

 

Art. 32

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbano intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS. Le disposizioni relative al regime fiscale si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

Art. 33

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme di legge che regolano la materia.

Approvato nella Tornata Accademica (Assemblea generale straordinaria) del 10 maggio 2021.